ELEZIONI COMMISSIONI D’ALBO, FAQ e moduli

Uscito il decreto del ministero della salute di determinazione della composizione delle commissioni d’ albo all’interno dell’ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, è stato completato lo scenario legislativo. Il prossimo importante passaggio è completare la rappresentanza professionale convocando l’assemblea elettorale per le votazioni di quest’importante organo.

Come per la precedente votazione, di seguito un semplice POST strutturato come una serie di FAQ.

Quando si vota?

La votazione delle Commissioni d’ Albo saranno ogni quattro anni.

Come avvengono le elezioni?

La votazione per l’elezione delle Commissioni d’ Albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

(Ad oggi siamo 941 al lordo dei trasferimenti in corso, n.d.P.)

Ciascun ordine può stabilire con propria delibera l’eventuale svolgimento delle operazioni di voto in modalità telematica, individuandone le procedure operative, che saranno poste a validazione da parte della Federazione Nazionale. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della Salute.

Convocazione

L’avviso di convocazione potrà essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’albo;

Saranno inoltre indicati i giorni delle votazioni, nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Chi potrà essere eletto?

Saranno eleggibili tutti gli iscritti all’albo, che potranno presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente della Commissione devono essere:

  • sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere;
  • denominate;
  • le firme saranno autenticate dal presidente o da un suo delegato.

Le singole liste e/o le liste unitarie devono essere presentati entro 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’ordine. (Ogni Mercoledì dalle 16:00 alle 18:00).Lo stesso ordine avrà cura di comunicare ai propri iscritti le candidature attraverso il proprio sito internet istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno valide.

Quante sono le Commissioni d’ Albo da eleggere?:

  1. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
  2. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  3. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
  4. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
  5. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
  6. Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;
  7. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
  8. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  9. Commissione di albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
  10. Commissione di albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
  11. Commissione di albo della professione sanitaria di Logopedista;
  12. Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo;
  13. Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
  14. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  15. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  16. Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
  17. Commissione di albo della professione sanitaria di Educatore professionale;
  18. Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  19. Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

Quanti candidati possono essere eletti per singola CdA?:

  • 5 componenti se gli iscritti non superano 1500;
  • 7 componenti se gli iscritti superano 1500, ma non i 3000:
  • 9 membri se superano i 3000;

Come sono composti i seggi?

Il seggio elettorale sarà composto da:

Tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea (diversi dal Presidente uscente), due dei quali con funzioni di scrutatori ed uno con funzione di Presidente:

  • Non appartenenti al Consiglio Direttivo;
  • Non appartenenti dal Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Non facenti parti delle liste dei candidati;

Un professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, che avrà il ruolo di segretario:

  • Non appartenente al Consiglio Direttivo;
  • Non appartenente alla Commissione di albo uscente;
  • Non facente parte della lista dei candidati.

Operazioni di voto

Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche (a discrezione di ogni ordine professionale), la votazione si effettuerà a mezzo di schede bianche, sulle quali l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.

Il voto potrà essere espresso per l’intera lista, riportando il nome della stessa, ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o ancora riportando singoli nominativi di candidati singolarmente.

Il presidente chiuderà all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nella giornata, salvo riaprirle il giorno successivo.

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, redigendo comunque, per ogni giornata di votazioni, apposito verbale.

Ultimato lo scrutinio, i risultati saranno immediatamente proclamati; tuttavia le schede scrutinate saranno conservate per 180 giorni.

A parità di voti tra due o più candidati, sarà proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente di iscrizione all’albo; se persiste parità si terrà conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.

Quali sono le cariche e come verranno assegnate?

Sono organi delle C.d’A.:

  • Il Presidente;
  • Il Vice-Presidente;

Per proporre una lista QUI il modello.

Per proporre una candidatura singola QUI il modello.

I SOSTENITORI DELLE LISTE FIRMERANNO UN ULTERIORE MODELLO IN SEDE CONFORME AI DETTAMI GDPR.

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